Art. 70.

      1. I messi del giudice di pace che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano le funzioni di ufficiale giudiziario presso l'ufficio del giudice di pace ai sensi dell'ordinamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, e successive modificazioni, continuano ad esercitare le stesse funzioni negli uffici ai quali sono applicati.